Prima di tutto è importante precisare che l’identificazione dei cani mediante apposizione del microchip è obbligatorio per legge e non è una libera scelta del proprietario.
I cani devono esser identificati ed iscritti all’anagrafe canina regionale entro i 60 giorni di vita o 30 giorni dal possesso.
Inoltre non possono essere ceduti o venduti prima dei 60 giorni di età.
Il microchip è un piccolo trasponder, biocompatibile al tessuto animale ed applicato in maniera rapida e indolore, tramite un’iniezione sottocutanea.
Ad ogni microchip è assegnato un codice ISO di 15 cifre che permette, una volta individuato tramite un apposito lettore in dotazione presso i veterinari delle ASL o i veterinari liberi professionisti accreditati, di risalire ai proprietari dell’animale.
In questo modo si possono individuare i proprietari di animali smarriti, di contrastare i fenomeni di furto e soprattutto di attuare una valida prevenzione contro il fenomeno del randagismo.
Una volta applicato il microchip e iscritto all’anagrafe canina, il cane risulta di proprietà della persona a cui è intestato, nei confronti del quale avrà non solo dei diritti ma soprattutto dei doveri.
Infatti, se il cane dovesse smarrirsi è per legge necessario effettuare una denuncia presso le forze dell’Ordine, altrimenti si rischia di essere soggetti a sanzioni per smarrimento o anche per abbandono.
Per concludere, l’applicazione del microchip è una pratica obbligatoria per legge, facile da attuare presso un qualsiasi veterinario accreditato, rapida ed indolore e senza alcun tipo di effetto collaterale che possa causare danni o stress psico-fisici all’animale.
Uno dei documenti che viene rilasciato dal medico veterinario è il libretto delle vaccinazioni, in cui vengono annotati i dati del proprietario, il segnalamento dell’animale, tutti gli interventi di vaccinazione, di sverminazione, le date e le annotazioni del veterinario.
Il valore di questo libretto è quindi non di tipo legale, ma serve solo come promemoria di tutti i dati relativi alla “storia”dell’animale.
Se invece si sta programmando un viaggio oltre i confini italiani è importante premunirsi prima del Passaporto europeo, documento con validità legale obbligatorio per la movimentazione di cani, gatti e furetti negli Stati dell’Unione Europea o nei paesi terzi.
Per richiedere il rilascio del passaporto, bisogna recarsi alla Asl più vicina al luogo di residenza o domicilio, portare l’animale con sé per il controllo di leggibilità del tatuaggio o del microchip. I documenti quindi da farsi rilasciare dal veterinario curante, ai fini del rilascio del passaporto, sono l’attestazione di avvenuto impianto del microchip e di iscrizione all’anagrafe canina e il certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità ed effettuata almeno 21 giorni prima della partenza (la validità è di 1 anno).
Il passaporto ha quindi la finalità di prevenire la diffusione di malattie infettive con possibili rischi sanitari come nel caso della rabbia.
Da tenere presente che il tatuaggio è accettato come forma d’identificazione se leggibile, altrimenti è obbligatorio applicare anche il microchip.
Per le movimentazioni in Irlanda, Malta, Regno Unito, Norvegia e Svezia, e in alcuni Paesi Terzi , viene richiesto oltre il certificato di vaccinazione antirabbica anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia, da effettuarsi su un campione di sangue prelevato 21 giorni dopo la vaccinazione.
La titolazione anticorpale non deve essere ripetuta se viene rispettato il protocollo vaccinale annuale regolarmente.
Considerato che l’elenco dei paesi richiedenti tali requisiti può subire delle variazioni, si consiglia di consultare prima le Autorità Consolari oppure il seguente indirizzo web.
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